CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TRIBUNE
(tratto dalla norma UNI 9217 - Gennaio 1988)

 

Premessa - La presente norma concorda con le disposizioni di Legge vigenti in materia (Circolare n. 16 del Ministero dell'Interno e Decreto del 10 settembre 1986 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986 e successivi aggiornamenti) di cui amplia ed approfondisce i concetti, fornendo indicazioni concernenti le documentazioni di accompagnamento delle forniture, le condizioni di carico, caratteristiche geometriche e le prescrizioni di sicurezza.

1 Scopo e campo di applicazione
La presente norma specifica le caratteristiche che deve avere qualsiasi tipo di tribuna, per pianti sportivi e ricreativi al chiuso ed aIl'aperto.

2 Termini e definizioni
2.1 capienza: numero massimo di spettatori che possono occupare la tribuna;
2.2 corrimano: elemento applicato alla sommità del parapetto o a parete, avente funzione di appoggio e/o sostegno;
2.3 corsia di smistamento: percorso, sulla tribuna, destinato al passaggio degli spettatori in movimento.
Essa può essere:
- trasversale, cioè perpendicolare ai gradoni (inclinata);
- longitudinale, cioè parallela ai gradoni (orizzontale).
2.4 frangifolla: struttura (barriera) destinata impedire e/o limitare spostamenti eccessivamente rapidi della folla. 2.5 gradino di smistamento: elemento componente la corsia (scala) trasversale di smistamento.
2.6 gradone: elemento costitutivo della tribuna, composto da pedata e alzata, di dimensioni tali da poter accogliere spettatori in piedi e/o seduti.
2.7 linee di visibilità: insieme delle congiungenti l'occhio dello spettatore con tutti i punti all'intorno dell'area dove si svolge l'attività sportiva e/o ricreativa. 2
2.8 panchetta: elemento costitutivo della tribuna atto a realizzare, su un piano sopraelevato o rispetto al piano di calpestio, posti a sedere definiti o non.
2.9 piano di appoggio: superficie sulla quale appoggiano gli elementi della struttura portante.
2.10 poltroncina: elemento costitutivo della tribuna atto a realizzare, su un piano sopraelevato, rispetto al piano di calpestio, posti a sedere definiti e dotati di schienale.
2.11 posto a sedere: spazio destinato ad un singolo spettatore in posizione seduta.
2.12 punto di deflusso della tribuna: punto in cui lo spettatore lascia la tribuna per accedere alle vie di uscita (scale esterne, vomitori, rampe o corridoi). Il punto di deflusso coincide con il punto di afflusso.
2.13 selettore di folla: elemento destinato a contenere e indirizzare la folla verso determinati percorsi.
2. 14 setto di separazione: elemento destinato a delimitare diversi settori di tribuna.

3. Prescrizioni generali
3.1 le tribune devono essere costruite con materiali idonei a soddisfare le caratteristiche di seguito specificate. I materiali devono essere opportunamente protetti in relazione alle particolari condizioni di impiego specificate dal committente.
3.2 le tribune, mobili e/o smontabili devono essere installate dove esistono piani di appoggio con adeguata portanza in rapporto alle forze trasmesse dalle tribune stesse; la verifica di tale portanza in rapporto alle forze trasmesse dalle tribune stesse e la verifica di tale partenza è a cura e sotto la responsabilità del committente o dell'utilizzatore.

4. Condizioni di carico
4.1 le tribune devono essere atte a sopportare, oltre al peso proprio, un sovraccarico utile distribuito di 600 daN/m2 (1) (in proiezione orizzontale).
4.2 quando il piano a sedere è sopraelevato rispetto al piano di calpestio, gli elementi che realizzano i posti a sedere devono reggere un carico verticale di almeno 180 daN/m2 (indipendentemente dalla loro larghezza, ma sempre rispettando i 600 daN/ m2).
4.3 le tribune devono inoltre sopportare azioni dinamiche dovute alla folla, che si valutano nel modo seguente:
- azioni verticali, per tribune con posti a sedere: 30 daN/m2;
- azioni verticali, per tribune con posti in piedi: 120 daN/m2,
- azioni orizzontali, per tribune con posti a sedere, secondo direzione parallela alle file dei posti, per fila: 30 daN/m2
- azioni orizzontali, per tribune con posti a sedere, secondo direzione perpendicolare alle file dei posti, per fila: 15 daN/m2.
4.4 le azioni sismiche calcolate secondo D.M.LL.PP. 24/1/1986 e successive modificazioni, non devono essere cumulate con le azioni dinamiche di cui al 4.3.
In considerazione dell'alto rischio legato al possibile panico del pubblico, il coefficiente di protezione sismica, I, deve essere uguale a 1,2.
4.5 per quanto concerne le spinte orizzontali sulle protezioni contro la caduta si prescrive che tutti i partecipanti, i selettori di folla ed i frangifolla, devono essere dimensionati considerando una spinta orizzontale, agente sul corrimano, pari a:
- esercizio normale: 120 daN/m2;
- carico eccezionale per il quale non deve essere superata la sollecitazione di snervamento del materiale: 200 daN/m2.
4.6 per quanto concerne le spinte sui setti di separazione fra i diversi settori contigui di tribune, si prescrive che: - la spinta orizzontale applicata al punto più alto stabilito in 2,20 m dal piano di calpestio, deve essere pari a: 80 daN/m2;
- per altezze minori, ove consentite, si deve assumere una spinta tale da produrre alla base la stessa sollecitazione.

5. Caratteristiche geometriche
5.1 capienza: la capienza delle tribune si ottiene dividendo per 0,45 lo sviluppo lineare in metri dei gradoni adibiti a posti a sedere. Nel caso di posti a sedere con singoli sedili, il cui interasse non deve comunque essere minore di 0,45 m, la capienza è data dal numero totale dei sedili stessi. Per la determinazione della capienza, in entrambi i casi, non si deve tenere conto delle zone destinate al passaggio del pubblico.
5.2 linea di visibilità: la definizione della linea di visibilità si ottiene attraverso una costruzione geometrica come indicato in fig. 1. In caso di impianti all'aperto e per soddisfare particolari esigenze il valore 12 cm può essere aumentato fino a 15 cm. Eventuali ostacoli che possono interrompere la linea di visibilità (per esempio: reti di recinzione del campo o balaustre, parapetti, setti di separazione fra settori, sostegni di eventuale copertura) devono essere presi in considerazione e valutati volta per volta.

5.3 I posti in piedi possono essere realizzati in piano, su piano inclinato con pendenza non maggiore del 12% o su gradoni che devono avere:
- pedata minima: 40 cm;
- alzata massima: 25 cm.
5.4 per tribune con posti a sedere su gradoni, si devono rispettare le seguenti dimensioni:
- interasse trasversale tra due file successive: 60 cm min.;
- altezza fra piano a sedere e piano di calpestio: 40 a 60 cm.
Per tribune con piano a sedere sopraelevato rispetto al piano di calpestio si devono rispettare le seguenti dimensioni:
- larghezza trasversale del piano a sedere sopraelevato rispetto al piano di calpestio: 24 cm min.;
- passaggio libero longitudinale (2) nel caso di posti a sedere sopraelevati rispetto al piano di calpestio: 30 cm min.
- larghezza del piano di calpestio: 45 cm min.
5.5 per tribune con posti a sedere da poltroncine o simili, si devono rispettare le seguenti dimensioni:
- interasse trasversale tra due file successive: 70 cm min.;
- altezza fra piano a sedere e piano di calpestio, compreso: da 40 a 60 cm;
- profondità del posto a sedere (3): tale da lasciare un passaggio libero longitudinale di almeno 30 cm
- larghezza del piano di calpestio: 45 cm min.
5.6 gli elementi delle tribune devono essere , tali da non permettere il passaggio, con caduta sul terreno sottostante, di una sfera avente diametro massimo di 15 cm.
5.7 corsie di smistamento per tribune con posti a sedere. La larghezza delle corsie di smistamento trasversali (perpendicolari alle file),e longitudinali (parallele alle file), deve essere conforme a quanto specificato in 6.2.
5.8 i gradini delle corsie trasversali devono avere:
- alzata massima: 25 cm;
- pedata minima: 25 cm.
5.9 sono ammessi posti a sedere sopraelevati (nel rispetto delle prescrizioni di cui in 5.4 e 5.5) su piano inclinato che abbia pendenza non maggiore del 12%.
5.10 parapetti: si prescrive quanto segue:
- l'altezza minima dei parapetti dal piano di calpestio deve essere: 100 cm;
- l'altezza minima dei parapetti dalla quota dei piani a sedere, deve essere: 70 cm;
- l'altezza minima dei frangifolla deve essere: 100 cm;
- per tribune aventi il primo gradone ad altezza dal suolo non maggiore di 60 cm, non è necessario prevedere parapetti anteriori;
- gli elementi dei parapetti devono essere tali da non permettere il passaggio, con caduta, di una sfera avente diametro massimo di 15 cm.

6. Prescrizioni di sicurezza per la distribuzione e lo sfollamento
6.1 le tribune con posti in piedi devono essere suddivise in settori, ognuno dei quali con capienza massima di 500 spettatori, delimitati di barriere frangifolla non continue longitudinali e trasversali e da corsie di smistamento, nei due sensi, aventi larghezza minima di 1,20 m.
6.2 le tribune con posti a sedere devono avere corsie trasversali di smistamento di larghezza minima pari a 1,20 m, e tali da servire non più di 20 posti per fila per ognuna delle parti ad esse contigue.
6.3 il percorso massimo che ogni spettatore deve compiere, utilizzando i percorsi di scorrimento per raggiungere il punto di deflusso dalla tribuna non deve essere maggiore dei seguenti valori:
- per tribune al chiuso: 30 m;
- per tribune all'aperto: 40 m.

7. Documentazione per tribune mobili smontabili
In sede di esecuzione e/o fornitura deve essere presentata la seguente documentazione.
7.1 relazione di calcolo che dimostri l'idoneità della struttura a sopportare i carichi progetto, ed evidenzi i carichi trasmessi sui piani di appoggio.
7.2 disegni d'insieme della tribuna.
7.3 certificati comprovanti le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati nelle, strutture portanti.
7.4 istruzioni per uso e manutenzione.
7.5 dichiarazione di conformità specificante che la tribuna è stata realizzata in conformità a quanto specificato nella relazione di calcolo, o al prototipo sperimentato presso laboratorio autorizzato.

(1) 1 daN = 1 kg.
(2) Tale quota va misurata in corrispondenza dei posti a sedere.
(3) Tale misura va presa in corrispondenza della quota dei posti a sedere.