MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
TERZA PARTE: da 15 a 24
ART. 15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve
essere assunto un valore non inferiore a 1.2 per il coefficiente di protezione
sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio
1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e successive
modificazioni ed integrazioni. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le
prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero
dell'Interno n° 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale
costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il
dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi
dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il
carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n° 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro
dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio per locali aventi
strutture portanti in legno". Negli impianti al chiuso e per gli ambienti
interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei
materiali impiegati devono essere le seguenti: a) - negli atri, nei corridoi di
disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito
l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle
scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non
combustibile); b) - in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di
rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di
prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano
di classe 1 ; c) - ferme restando le limitazioni previste alla precedente
lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali
di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano
classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto
delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di
innesco. In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di
classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti,
costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 2. I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono
essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25 agosto 1984). Le
pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive",
all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e
quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non
è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono
provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali
intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni. Negli impianti al
chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività
sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al
fuoco è comunque necessaria. Le citate pavimentazioni, se in materiale
combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della
valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
degli impianti sportivi. Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti
migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto
previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di
smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio
e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego
di materiali di classe di reazione al fuoco 1 , 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1
e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e
dei materiali posti non in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è
ammessa esclusivamente la classe 1 , e dei sedili per i quali è ammessa
esclusivamente la classe 1 IMe2. I lucernari debbono avere vetri retinati oppure
essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di
reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed
interni.
ART. 16 DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 mq, destinati a deposito di materiale
combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le
strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI
60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve
essere limitato a 30 kg/mq. La ventilazione naturale non deve essere inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso
alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in
situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione
naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso
al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non
inferiore a 21 A. I locali, di superficie superiore a 25 m2 destinati al
deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno
dell'edificio ai piani fuori terra o al 1 ° e 2° interrato. La superficie
massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1 000 mq per i
piani fuori terra e a 500 mq per i piani 1 ° e 2° interrato. Le strutture di
separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere
limitato a 50 kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere
protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere pari a
1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere
previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni
150 mq di superficie. Per i depositi con superficie superiore a 500 mq, se
ubicati a piani fuori terra, e 25 mq, se ubicati ai piani interrati, le
comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad
uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte
aventi caratteristiche almeno REI 60. Qualora detto disimpegno sia a servizio di
più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.
I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume
del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in
armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi
infiammabili strettamente necessari per esigenze igienico-sanitarie.
ART. 17 IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10
marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti
norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5
marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione. In particolare, ai
fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: - non devono
costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire
alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al
fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione
d'uso dei singoli locali; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale
guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); -
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportate chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono. Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:
a) illuminazione; b) allarme; c) rilevazione; d) impianti di estinzione incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (inf.
0,5 sec.) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad
interruzione media (inf. 15 sec.) per gli impianti idrici antincendio. Il
dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale
da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione
di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello
spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue: - segnalazione e allarme: 30 minuti; -
illuminazione di sicurezza: 60 minuti; - impianti idrici antincendio: 60 minuti.
Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno
e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati
di un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto di illuminazione di
sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1
m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole
lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1
ora. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori
tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle
specifiche norme del Ministro dell'Interno.È vietato utilizzare elementi mobili
alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli
ambienti. Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi Negli impianti al
chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni
degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve
essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a
distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori
utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di
allarme íncendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere
ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico
in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali
da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o
delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento
simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può
inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale
distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio. Il
funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di
alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di
estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino: - in
prossimità degli accessi; - in vicinanza di aree di maggior pericolo. Gli
estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile;
appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a
distanza. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non
inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico
devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere: - distribuiti in
modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; - collocati in
ciascun piano negli edifici a più piani; - dislocati in posizione accessibile e
visibile; - segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a
distanza. Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale
in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di
fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigilí del Fuoco, gli
idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo. Gli
impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000
devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da
una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte. I naspi possono essere
collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare,
in ogni momento, contemporaneamente oltre all'utenza normale, i due naspi
ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore a 35 l/min. ed una pressione non inferiore a 1,5
bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve assicurare
una autonomia non inferiore a 30 mìn. Qualora la rete idrìca non sia in grado
dì assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta una alimentazione
di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni. Gli impianti al chiuso
con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di
spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45.
Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a
regola d'arte. L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito
da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne
montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di
ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non
inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve
essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere
protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco. L'ímpianto deve
avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 1/min
per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento
contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione
ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore a 120 I/min con una pressione al bocchello di 2
bar. L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min. L'impianto
deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora
l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà
essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Il gruppo di pompaggio
di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa
con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento
automatico) o da una motopompa con avviamento automatico. Negli impianti
sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto
con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista 1'installazione
all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un
idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco.
Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno
60 min.
ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in occasione di
manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un impianto televisivo a
circuito chíuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e
presidiato, l'osservazìone della zona spettatori e dell'area di servízio
annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative
immagini. L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore
anche per le manifestazioni che si tengono in orari notturni. Il Prefetto ha la
facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in
tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento
delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona
appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente
durante l'esercizio dell'attività. Per garantire la corretta gestione della
sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza. ln particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche
prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale dí Vigilanza, deve elencare
le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
- controlli per prevenire gli incendi; - istruzione e formazione del personale
addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi
antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; -
informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso
di incendio o altra emergenza; - garantire il funzionamento, durante le
manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art.
18; - garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; -
garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse
o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; - garantire
la manutenzione e l'efficienza degli impianti; - fornire assistenza e
collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso
di emergenza; - predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli
interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, di
dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e
dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti
dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere
annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla
struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e
disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. La segnaletica
di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di
cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la
individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto
soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare
le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso
sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare
una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la
posizione: - delle scale e delle vie di esodo; - dei mezzi e degli impianti di
estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli impianti di
distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo di arresto del
sistema di ventilazione; - del quadro generale del sistema di rivelazione e di
allarme; - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; - degli
spazi calmi. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento,
in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi
deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio
riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono
indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere
accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie
di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli
ascensori in caso di incendio.
ART. 20 COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O
PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita
dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o
impianto sportivo. Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di
altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982;
la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60;
eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi
stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. L'impianto deve essere provvisto
di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due
moduli (1 ,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non
inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli
impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere
superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei
fumi. Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle
disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività. I depositi, ove
esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10
marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti
norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5
marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione. Deve essere
installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio
lungo le vie di uscita. Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli
impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori
portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non
inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico
devono essere previsti estintori di tipo idoneo. I servizi igienici della zona
spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di
porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve
avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a
servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per
i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile
deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione minima deve
essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne. Deve
essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992
che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso
e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di
pronto soccorso. Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 3. Per le
piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14. I suddetti impianti
devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche
ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute
dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.
ART. 21 NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigianza e comunque ogni
10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o
complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per
territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato. Gli impianti e complessi sportivi già agibili
alla data di entrata n vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi
agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente
Decreto. Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente
alle presenti disposizioni.
ART. 22 DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare
qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione
degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per
i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, la Prefettura competente per
territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere
chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere
specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative,
venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello
risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.
ART. 23 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea
sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere
riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo CEE,
possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.Nelle more della emanazione di
apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di
chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si
applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei
seguenti decreti del Ministro dell'Interno: - decreto 12 novembre 1990 per gli
estintori portatili; - decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco; - decreto 6 marzo 1 992 per gli
estintori carrellati; - decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri
elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n° 13,
relative alla eliminazione delle barriere architettoniche. Il presente decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento
ordinario,serie Generale n. 85 del 11 aprile 1996.