NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
(approvate dalla Giunta Esecutiva del CONI con deliberazione n° 1492 del 19
dicembre 1997)
PARTE SECONDA - artt. da 7 a 9
7 - SPAZI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE
Gli spazi destinati attività sportiva, sia all'aperto che al chiuso, dovranno
consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza per
gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica
sportiva. Detti spazi dovranno inoltre essere correlati ai servizi di supporto
in modo da permetterne un agevole utilizzo; di massima dovranno pertanto essere
evitati collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli.
Gli spazi di attività dovranno inoltre risultare facilmente attrezzabili ed
accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione,
tenendo conto, ove richiesto dalle caratteristiche dell'impianto, dell'accesso
di macchine operatrici.
7.1 - Orientamento degli spazi di attività all'aperto
L'orientamento dei campi all'aperto dovrà rispondere alle prescrizioni delle
Federazioni Sportive. In mancanza di altre indicazioni, l'asse principale di
svolgimento attività sportiva dovrà essere orientato preferibilmente nella
direzione nord-sud con una tolleranza di 15' verso est o ovest. Orientamenti
diversi potranno essere consentiti ove giustificati da particolari tipi di
attività o modalità di utilizzazione.
7.2 - Segnature dei campi
Tutte le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle
Federazioni Sportive interessate; nel caso di spazi polivalenti dovranno essere
adottate segnature di diversa colorazione onde consentire una facile
individuazione dei differenti campi.
7.3 - Fasce di rispetto
Tutti gli spazi di attività (campi di gioco, piste, pedane, vasche, ecc.), sia
all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto,
piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. A tal fine, ove i
regolamenti delle Federazioni Sportive non indichino diversamente, ovvero non
sussistano indicazioni specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la
larghezza di tali fasce non potrà essere inferiore a m 1,50 (misurata dalle
segnature o dal bordo vasca) per ciascuno spazio di attività.
7.4 - Recinzione degli spazi di attività - protezioni
Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli,
gli spazi di attività dovranno risultare inaccessibili agli spettatori, come
successivamente indicato al punto 9.1.
Ove previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive e conformemente alle
indicazioni di queste ultime, dovranno inoltre essere previste idonee barriere
per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti e
barriere per proteggere gli atleti dall'eventuale lancio di oggetti da parte
degli spettatori.
7.5 - Pavimentazioni
La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta al tipo e
livello di pratica sportiva. A tal fine, dovranno essere seguite le indicazioni
delle Federazioni Sportive interessate; per gli spazi polivalenti si dovrà
tenere conto della compatibilità e della prevalenza di utilizzazione. In
mancanza di altre indicazioni si dovranno seguire i criteri di scelta indicati
nella tabella A.
7.6 - Altezze libere
L'altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello spazio
di attività, fasce di rispetto comprese, dovrà consentire l'agevole
svolgimento della pratica sportiva ai livelli previsti e secondo le indicazioni
delle Federazioni Sportive. In mancanza di altre prescrizioni e salvo
particolari destinazioni, tale altezza, misurata a partire dal piano di gioco
(quota dell'acqua per le vasche), non dovrà essere inferiore ai seguenti
valori:
- Spazi coperti:
campi bocce: m 4,50;
piscine non destinate alla pallanuoto: m 3,50 (preferibilmente m 4,00);
piscine per la pallanuoto: m 5,00;
piscine per tuffi: come da normativa della Federazione Italiana Nuoto;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250: m 4,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: m 7,00.
- Spazi all'aperto:
campi bocce e piscine: come spazi coperti;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250: m 7,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: minimo m 12,50;
preferibilmente m 25,00.
7.7 - Illuminazione naturale degli spazi al chiuso
In linea generale si consiglia l'utilizzazione dell'illuminazione naturale;
dovranno comunque essere evitate, anche mediante schermature, superfici
finestrate normali all'asse longitudinale dei campi di attività e, fatta
eccezione per gli impianti natatori, l'incidenza diretta dei raggi solari su
piani orizzontali per altezze inferiori a m 2,50 dal piano di gioco.
7.8 - Illuminazione artificiale
Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in modo da
evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti e gli spettatori. A tal fine
per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento calcolato secondo
quanto indicato nella norma UNI SPORT 9316 (appendice), non dovrà essere
maggiore di 50. Nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto
indice, le sorgenti di illuminazione non dovranno risultare visibili,
all'interno dello spazio di attività, sotto un angolo inferiore a 20' rispetto
all'orizzontale, considerando il punto di visione coincidente con il piano delle
vasche per gli impianti natatori ovvero posto convenzionalmente ad un'altezza di
m 1,50 dal piano di gioco negli altri casi. Per le caratteristiche di
illuminamento degli impianti all'aperto ed al chiuso, nonché per le
caratteristiche ambientali di quelli al chiuso dovranno essere rispettati i
minimi indicati nelle tabelle B e C.
7.9 - Illuminazione di emergenza
Negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati
artificialmente, in cui si svolgono attività per le quali la mancanza
improvvisa di illuminazione potrebbe comportare pericoli per i praticanti, dovrà
essere realizzato un impianto di illuminazione d'emergenza per lo spazio di
attività che consenta la graduale sospensione della pratica sportiva in
condizioni di sicurezza e comunque in grado di assicurare un livello
d'illuminamento non inferiore al 10% dei valori minimi previsti nell'allegato B
(livello di attività 1) per una durata non inferiore a 5 minuti. Il tempo di
entrata in funzione dell'impianto di illuminazione d'emergenza dovrà comunque
essere compatibile con il tipo di attività sportiva praticata.
7.10 - Ventilazione
Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio
dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli
utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con aperture dirette verso l'esterno,
nelle pareti o nei soffitti (ventilazione naturale), con sistemi di
convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione
artificiale), con sistemi misti. Inoltre, in particolare per i sistemi di
ventilazione artificiale o mista, dovranno essere previsti idonei accorgimenti
per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze
con l'attività sportiva, compreso il movimento degli attrezzi.
Nella tabella C sono riportati i valori consigliati per i ricambi orari dei
diversi locali.
7.11 - Regolazione della temperatura e dell'umidità relativa
In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione dell'impianto
dovrà essere previsto il riscaldamento invernale dei locali al chiuso onde
consentire idonee condizioni di comfort per lo svolgimento della pratica
sportiva e delle attività accessorie.
Per gli spazi di attività, tenendo conto delle considerevoli volumetrie
generalmente necessarie, il sistema di riscaldamento adottato dovrà consentire
una sufficiente uniformità delle temperature evitando fenomeni di ristagno e
stratificazione dell'aria. Negli ambienti con sviluppo di vapore (vano vasche
delle piscine, docce, zone soggette a notevole affollamento...), dovranno essere
previsti sistemi per la limitazione dell'umidita relativa. Per specifiche
attività e livelli di pratica potrà rendersi necessaria la realizzazione di
impianti di condizionamento.
I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa sono riportati
nella tabella C. In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di
legge relative al contenimento dei consumi energetici.
7.12 - Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva
Tutti gli spazi di attività dovranno essere dotati delle attrezzature fisse,
amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi necessari allo svolgimento
della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti.
Tali attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di ancoraggio permanente o
temporaneo, dovranno essere conformi alle indicazioni delle Federazioni
Sportive.
In relazione alle modalità di utilizzazione ed al livello di pratica dovranno
essere previste inoltre le attrezzature per il rilevamento e segnalazione di
tempi e punteggi (fotofinish, tabelloni,....) secondo le indicazioni delle
Federazioni Sportive. Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di attrezzi
ed attrezzature dovranno essere realizzati in modo da non costituire pericolo
per gli utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e
dinamiche conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale, tenendo
conto di un idoneo margine di sicurezza che, salvo diversa specifica
indicazione, dovrà risultare non inferiore a 3.
7.13 - Conduzione e manutenzione
Le operazioni di conduzione (approntamento dei campi, pulizia, controlli,...) e
manutenzione ordinaria dovranno risultare facilmente eseguibili, con tempi di
esecuzione contenuti e limitato impiego di personale. A tal fine, i percorsi tra
i campi ed i magazzini delle attrezzature dovranno essere il più possibile
brevi e privi di dislivelli; dovrà inoltre essere previsto l'accesso diretto
allo spazio di attività dei mezzi per la manutenzione.
7.14 - Affollamento degli spazi di attività
Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto
nello spazio di attività, dovrà essere stabilito tenendo conto del tipo e
livello di attività sportiva praticato, computando il numero di atleti, giudici
di gara e addetti contemporaneamente presenti.
Salvo diversa indicazione da parte delle Federazioni Sportive o diverso
dimensionamento giustificato dalla tipologia o dall'uso, si farà riferimento a
n. 1 utente ogni 2 mq di superficie di vasche servite per le piscine e 4 mq per
tutti gli altri impianti. La superficie da prendere in considerazione e quella
all'interno della recinzione dello spazio di attività.
8 - SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
L'altezza media dei locali di servizio non dovrà risultare inferiore a m 2,70 e
comunque, in : nessun punto, inferiore a m 2,20. Nei locali di disimpegno e nei
servizi igienici l'altezza potrà essere di m 2,40. Per i magazzini potranno
essere adottate altezze diverse da quelle sopra indicate, compatibilmente con le
necessita connesse al tipo e dimensioni delle attrezzature da immagazzinare.
Le pavimentazioni dovranno essere di tipo non sdrucciolevole nelle condizioni
d'uso previste. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere tali
da consentire la facile pulizia di, tutte le superfici evitando l'accumulo della
polvere, ed i rivestimenti dovranno risultare facilmente pulibili e
disinfettabili con le sostanze in comune commercio.
Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a
periodici interventi di manutenzione e controllo dovranno risultare facilmente
accessibili ma anche protette da manomissioni. Le caratteristiche ambientali
dovranno risultare, di massima, non inferiori a quelle riportate nella tabella
C.
8.1 - Spogliatoi per atleti
I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere
suddivisi per sesso considerando, salvo particolari destinazioni, un uguale
numero di uomini e di donne, In ogni caso dovranno essere previsti almeno due
locali spogliatoio. Il dimensionamento dei locali spogliatoio (spogliatoi in
locale comune) dovrà essere effettuato considerando una superficie per posto
spogliatoio non inferiore a mq 1,60 (m 0,80x2), comprensiva degli spazi di
passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
Per le piscine possono essere realizzati spogliatoi singoli (cabine a rotazione)
a parziale o totale sostituzione di quelli comuni; per tali spogliatoi si
consiglia una dimensione interna netta non inferiore a m 0,90x1,20 (m 1,20x1,50
per consentirne l'uso ai disabili). Il numero dei posti spogliatoio da
realizzare dovrà essere commisurato al numero di utenti contemporanei, tenendo
conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica sportiva. Per
capienze superiori ai 40 posti e preferibile realizzare più spogliatoi di
dimensioni inferiori.
Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili; a tal fine le
porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90 e, nel caso di
locali comuni, dovrà essere prevista la possibilità di usare una panca della
lunghezza di m 1,20. Per le piscine possono essere previste cabine a rotazione
per disabili, nel numero di almeno una negli spogliatoi uomini ed una in quello
per le donne.
Gli spogliatoi dovranno essere dotati di WC e docce con le caratteristiche
successivamente indicate; negli spogliatoi, ovvero nelle loro immediate
vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella di acqua potabile.
8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori
I locali dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere dimensionati,
di massima, per 4 - 6 utenti contemporanei considerando una superficie per posto
spogliatoio non inferiore a mq 1,6 comprensiva degli spazi di passaggio e
dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio:
- un WC (in locale proprio), una doccia ed un lavabo, per spogliatoi fino a 4
utenti;
- un WC (in locale proprio), due docce ed un lavabo, per spogliatoi con più di
4 e fino a 6 utenti.
Le caratteristiche dei WC e delle docce sono quelle successivamente indicate.
Dagli spogliatoi per i giudici di gara/istruttori si dovrà poter accedere,
preferibilmente, direttamente alla zona spogliatoi atleti. Gli spogliatoi
dovranno risultare fruibili da parte dei disabili motori.
8.3 - Pronto soccorso della zona di attività sportiva
Il locale dovrà essere ubicato preferibilmente lungo le vie di accesso agli
spogliatoi atleti e comunque in modo da avere un agevole accesso sia dallo
spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Nel locale di pronto
soccorso o nelle sue immediate vicinanze dovrà essere previsto un posto
telefonico.
Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da consentire l'agevole
passaggio di una barella. Le dimensioni del locale dovranno consentire lo
svolgimento delle operazioni di pronto soccorso; si consiglia una superficie
netta non inferiore a mq 9 con dimensioni minime non inferiori a m 2,50. Il
locale dovrà essere dotato di proprio WC, in locale separato, con anti WC
dotato di lavabo.
In relazione all'importanza dell'impianto dovrà essere previsto un locale per
accertamenti anti-doping, conforme alle prescrizioni delle Federazioni Sportive
e comunque di superficie non inferiore alle misure minime previste per il pronto
soccorso, dotato di lavabo e WC in locale separato, eventualmente coincidente
con quello del pronto soccorso, se direttamente accessibile.
Sempre in relazione all'importanza e caratteristiche dell'impianto, potrà
essere previsto un locale per le visite mediche, facilmente accessibile
dall'atrio, dotato di WC in locale separato con annesso anti WC dotato di
lavabo. Il locale per le visite mediche potrà coincidere con il pronto soccorso
ove siano garantite le condizioni di accessibilità prima indicate.
Tutti i suddetti locali e WC dovranno risultare fruibili da parte dei disabili
motori.
8.4 - Deposito attrezzi e depositi per materiali vari ed attrezzature
Il deposito attrezzi, eventualmente suddiviso in più unita, dovrà essere
ubicato in modo da avere accesso diretto, o per lo meno agevole, sia dallo
spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Le porte di accesso e gli
eventuali percorsi dovranno essere dimensionati in modo da consentire il
passaggio delle attrezzature senza difficoltà. La superficie e le dimensioni
dovranno essere correlati ai tipi e livelli di pratica sportiva previsti
nell'impianto ed alla polivalenza d'uso, con particolare riferimento alle
attrezzature. In relazione all'importanza dell'impianto, dovrà essere previsto
L'accesso al deposito attrezzi anche con mezzi meccanici.
I depositi di materiali ed attrezzature per la conduzione e manutenzione saranno
commisurati alle scorte di materiali previsti ed al tipo di attrezzature
necessarie tenendo conto delle esigenze connesse all'agevole esecuzione delle
diverse operazioni da effettuare e del rispetto delle norme di sicurezza.
8.5 - Spogliatoi per il personale
Detti spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza dell'impianto,
dovranno essere dimensionati in base al numero di addetti per le operazioni di
approntamento dei campi, pulizia, conduzione degli impianti tecnici, ecc.
Di massima detti spogliatoi avranno caratteristiche dimensionali e di dotazione
analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici di gara/istruttori.
8.6 - Caratteristiche dei servizi annessi agli spogliatoi
8.6.1 - Servizi igienici
I servizi igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90x1,20 con porta
apribile verso l'esterno; i servizi igienici per disabili motori dovranno avere
dimensioni conformi a quelle previste dalla normativa al riguardo. Per i servizi
igienici degli atleti, ogni locale WC dovrà avere accesso da apposito locale di
disimpegno (anti WC), eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale
saranno installati gli orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno un lavabo.
All'anti WC si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro nel quale
potranno essere installati i lavabi. Il numero complessivo di lavabi dovrà
essere almeno pari a quello dei WC; anziché lavabi singoli potranno essere
utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni almeno pari a quello prima
indicato per i lavabi singoli.
Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.6, per gli spogliatoi atleti fino
a 20 posti dovrà essere realizzato almeno un WC ogni 15 posti spogliatoio o
frazione, con dotazione minima di un WC. Nei servizi igienici destinati agli
uomini dovranno essere previsti orinatoi in numero almeno pari ai WC, calcolati
come sopra; coppie di orinatoi potranno essere sostituite da un WC. Almeno un WC
nei servizi uomini ed almeno un WC in quello destinato alle donne dovranno
essere accessibili ai disabili motori.
8.6.2 - Docce
Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto doccia) di m 0,80x0,80
(preferibilmente 0,90x0,90) con antistante spazio di passaggio della larghezza
minima di m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente in comune con altri
posti doccia.
Alle docce degli spogliatoi atleti, sia quelle singole che quelle raggruppate,
si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro. Salvo quanto
indicato al successivo punto 10.2.5, dovrà essere previsto un posto doccia
almeno ogni 4 posti spogliatoio o frazione, con dotazione minima di due docce.
Almeno un posto doccia per le docce destinate agli uomini ed uno per quelle
destinate alle donne dovrà essere fruibile da parte dei disabili motori.
9 - SPAZI PER IL PUBBLICO
Le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente normativa di
sicurezza. Le caratteristiche costruttive e distributive dovranno consentire l'agevole
movimentazione del pubblico, compreso quello disabile, ed una confortevole
visione dello spettacolo sportivo; dette condizioni si intendono soddisfatte se
le tribune sono conformi alla norma UNI SPORT 9217. Non potranno essere
realizzati posti con limitata visibilità; potranno essere previsti differenti
valori della capienza in relazione al tipo e livello di pratica sportiva ed in
relazione alla visibilità.
Formula per la verifica della visibilità (conforme alla UNI SPORT 9217): la
distanza d non può essere inferiore a 0,10 m.
9.1 - Delimitazione degli spazi per il pubblico
Durante le manifestazioni, gli spazi destinati all'attività sportiva, gli
spogliatoi ed i relativi collegamenti con l'esterno dell'impianto e con lo
spazio di attività, dovranno risultare inaccessibili agli spettatori. La
separazione dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti
delle Federazioni Sportive. Ove non diversamente disposto da tali leggi e
regolamenti, la separazione dovrà avere un'altezza minima di m 1,10. Tale
separazione, ove necessaria, dovrà essere conforme per caratteristiche dei
materiali e resistenza alle sollecitazioni, alla norma UNI 101 21 (seconda
parte, n. 3.6).
9.2 - Settori
Ove sia prevista la suddivisione in settori degli spazi destinati al pubblico,
le separazioni tra settori avranno caratteristiche analoghe a quelle
precedentemente indicate al punto 9.1.
9.3 - Dotazioni accessorie
Le zone spettatori dovranno essere dotate di servizi igienici e posto di pronto
soccorso conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza. A servizio degli
spettatori dovranno essere previste, come indicato al punto 1.4 idonee aree
correlate all'impianto sportivo da destinare a parcheggio per i mezzi di
trasporto. In occasione delle manifestazioni l'accesso degli spettatori
all'impianto dovrà avvenire tramite passaggi controllati. Eventuali
biglietterie dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la mobilità
del pubblico. Per ragioni di sicurezza e inoltre opportuno che le biglietterie
abbiano l'accesso per il personale in diretta comunicazione con l'interno
dell'area dell'impianto. Il numero di biglietterie dovrà essere commisurato al
numero di settori previsto ed alla capienza. In relazione al tipo e modalità
d'uso dell'impianto, si consiglia la realizzazione di posti di ristoro e sosta
per il pubblico, ovvero spazi attrezzati per attività collaterali.
Vista la legge 27 dicembre 1941 , n. 1.570; Vista la legge 13
maggio 1961 , n. 469, art. 1 ; Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966 art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Visto il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive
integrazioni; Visto il proprio decreto 25 agosto 1989; Rilevata la necessità di
apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in
ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive; Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato dalle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Espletata la
procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di
nuova costruzione e quelli esistenti , già adibiti a tale uso anche se inseriti
in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni
distributive e/o funzionali eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di
cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1 978, n° 457, nei quali si
svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.l. e dalle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.l., riportate nell'allegato,
ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti
complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono
essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i
complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore
a 100, o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo
art. 20.
ART. 2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di
prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro
dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni: Spazio di
attività sportiva Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o
più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel
secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno
spazio sportivo polifunzionale. Zona di attività sportiva Zona costituita dallo
spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. Spazio riservato agli
spettatori Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione
sportiva. Zona spettatori Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio
riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali
spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. Spazi e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza
di pubblico. Spazi e servizi accessori Spazi e servizi, non strettamente
funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Impianto sportivo
Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo
svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio di attività
scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato
agli spettatori coperto. Impianto sportivo al chiuso: Tutti gli altri impianti
non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. Complesso sportivo: Uno
o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il
complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle
rispettive aree di servizio annesse. Area di servizio annessa: Area di
pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli
accessi. Area di servizio esterna: Area individuata temporaneamente, annettibile
all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile. Zona esterna: Area
pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento
allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. Spazi di
soccorso: Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta
manovra. Via d'uscita: Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce
dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività
sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. Spazio
calmo: Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei
soccorsi. Percorso di smistamento: Percorso che permette la mobilità degli
spettatori all'interno dello spazio loro riservato. Strutture pressostatiche:
Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a
pressione. Capienza: Massimo affollamento ipotizzabile.
ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con
presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune,
unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:
1 ) - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area
di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o
lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di
posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del
sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso
dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la
proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate
dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio
1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio
da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n°
773 la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità
dell'impianto alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere
allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a
presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla
certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, ai
fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue
la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio
parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 che viene trasmesso al
Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità. Le procedure di cui ai
commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle
caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino
sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta
della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data
dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica
dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza
deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal
medesimo designato.
ART. 4 UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da
consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto,
deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca , ai fini della
sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di
concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non
costituire ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere provvisti di un
luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto
ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle
squadre di soccorso. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di
prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono
essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai
punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 , 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro
dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attività deve essere
realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite
filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli
impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato
oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano
dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza
superiore a 12 m deve assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio
delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone
di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di
altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a
servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di
fumo. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di
servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i
seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza
libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m; - pendenza: non
superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non
inferiore a 20 t.
ART. 5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area
di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo
da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o
con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e
di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone
a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di
larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121;
tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso
del pubblico. Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori,
ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto,
dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. La
disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare
da apposito atto legalmente valido.