MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
IL MINISTRO DELL'INTERNO
PRIMA PARTE: da 1 a 5
Vista la legge 27 dicembre 1941 , n. 1.570; Vista la legge 13
maggio 1961 , n. 469, art. 1 ; Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966 art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Visto il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive
integrazioni; Visto il proprio decreto 25 agosto 1989; Rilevata la necessità di
apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in
ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive; Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato dalle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Espletata la
procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di
nuova costruzione e quelli esistenti , già adibiti a tale uso anche se inseriti
in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni
distributive e/o funzionali eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di
cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1 978, n° 457, nei quali si
svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.l. e dalle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.l., riportate nell'allegato,
ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti
complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono
essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i
complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore
a 100, o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo
art. 20.
ART. 2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di
prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro
dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni: Spazio di
attività sportiva Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o
più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel
secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno
spazio sportivo polifunzionale. Zona di attività sportiva Zona costituita dallo
spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. Spazio riservato agli
spettatori Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione
sportiva. Zona spettatori Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio
riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali
spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. Spazi e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza
di pubblico. Spazi e servizi accessori Spazi e servizi, non strettamente
funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Impianto sportivo
Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo
svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio di attività
scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato
agli spettatori coperto. Impianto sportivo al chiuso: Tutti gli altri impianti
non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. Complesso sportivo: Uno
o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il
complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle
rispettive aree di servizio annesse. Area di servizio annessa: Area di
pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli
accessi. Area di servizio esterna: Area individuata temporaneamente, annettibile
all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile. Zona esterna: Area
pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento
allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. Spazi di
soccorso: Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta
manovra. Via d'uscita: Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce
dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività
sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. Spazio
calmo: Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei
soccorsi. Percorso di smistamento: Percorso che permette la mobilità degli
spettatori all'interno dello spazio loro riservato. Strutture pressostatiche:
Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a
pressione. Capienza: Massimo affollamento ipotizzabile.
ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con
presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune,
unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:
1 ) - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area
di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o
lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di
posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del
sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso
dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la
proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate
dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio
1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio
da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n°
773 la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità
dell'impianto alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere
allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a
presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla
certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, ai
fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue
la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio
parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 che viene trasmesso al
Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità. Le procedure di cui ai
commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle
caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino
sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta
della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data
dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica
dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza
deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal
medesimo designato.
ART. 4 UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da
consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto,
deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca , ai fini della
sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di
concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non
costituire ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere provvisti di un
luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto
ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle
squadre di soccorso. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di
prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono
essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai
punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 , 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro
dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attività deve essere
realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite
filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli
impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato
oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano
dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza
superiore a 12 m deve assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio
delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone
di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di
altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a
servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di
fumo. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di
servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i
seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza
libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m; - pendenza: non
superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non
inferiore a 20 t.
ART. 5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area
di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo
da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o
con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e
di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone
a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di
larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121;
tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso
del pubblico. Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori,
ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto,
dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. La
disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare
da apposito atto legalmente valido.